Infortuni: vietato sbagliare. La valutazione del rischio

Infortuni: vietato sbagliare. La valutazione del rischio

Per garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro è importante eseguire un’attenta valutazione dei rischi.

Quest’ultima costituisce la base per la gestione della salute e della sicurezza e rientra tra gli obblighi di legge.

Il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 impone alle imprese degli obblighi in riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Una strategia che si fonda sull’analisi dei rischi all’interno dei luoghi di lavoro è caratterizzata da 3 elementi fondamentali: la valutazione, la gestione, la comunicazione del rischio.

Valutazione del rischio (Risk assessment)

È un processo che si caratterizza di 4 fasi quali, l’individuazione del pericolo, la caratterizzazione del pericolo, la valutazione dell'esposizione al pericolo e la caratterizzazione del rischio. 

La valutazione del rischio è dunque lo strumento che consente di elaborare raccomandazioni per la prevenzione o la riduzione dei pericoli.

Gestione del rischio (Risk management)

In questa fase vengono esaminate le alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti ed effettuando delle opportune scelte di prevenzione e di controllo.

Comunicazione del rischio (Risk communication)

È il momento dello scambio di informazioni e opinioni tra coloro che effettuano il risk assessment, il risk manager e altre parti della società interessate (es. i consumatori). Una corretta politica di comunicazione del rischio si pone l'obiettivo di superare un atteggiamento passivo nei confronti del rischio promuovendo un atteggiamento attivo nei soggetti coinvolti nel processo di lavoro.

La valutazione e gestione dei rischi va effettuata in forma scritta (o in formato informatico) attraverso il DVR (Documento Valutazione rischi).

Come previsto dal decreto, il documento deve analizzare con precisione tutte le attività lavorative che si svolgono nell’impresa, indicando i pericoli collegati a ciascuna di esse e misurandone i rischi che possono compromettere la sicurezza e la salute e dei lavoratori.

È compito delle imprese eseguire un’attenta valutazione dei rischi, al fine di evitare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori, che dovrà poi essere riportata nel DVR. A seguito della valutazione dei rischi, infatti, viene stilato un apposito piano di prevenzione e protezione con l’intento di eliminare, o quantomeno ridurre, qualsiasi situazione pericolosa. 

DVR

All’interno del DVR vi sono tutte le misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori e deve essere redatto, custodito ed esibito agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica. 

La normativa in vigore stabilisce che è compito del datore di lavoro redigere il DVR, dopo aver compiuto un’attenta valutazione di tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro collaborando con: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o RSPP, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o RLS, qualora ve ne sia uno.

 Indipendentemente dal settore di categoria, il DVR è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto:

  • entro 90 giorni per una nuova attività;
  • nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza a un’impresa già avviata.

Gli unici esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile.

RIKO expert
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Crediamo nella necessità di diffondere la Cultura della SICUREZZA unendo le forze con chi - come noi - crede negli stessi principi. 

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