Safety first: corretto utilizzo dei dispositivi di protezione per combattere il rischio di caduta dall’alto

Safety first: corretto utilizzo dei dispositivi di protezione per combattere il rischio di caduta dall’alto

Il settore delle costruzioni e delle manutenzioni ha da sempre fatto i conti con il rischio di caduta dall’alto, che, purtroppo, si conferma, ancora in tempi recenti, una delle principali cause di infortuni mortali.

L’INAIL, dopo aver analizzato i dati riguardati gli infortuni accaduti, ha definito che le cadute dall’alto sono così suddivise:

  • caduta per lo sfondamento della copertura (23,2%);
  • caduta da scala portatile (17,3%);
  • caduta da parte fissa di edificio (12,5%);
  • caduta da ponteggi, impalcature fisse (10,1%);
  • caduta all’interno di varco (10,1%);
  • caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota (7,8%).

La somma degli incidenti rientranti nelle categorie sopra indicate, rappresenta circa l’81% della totalità delle cadute dall’alto.

Il Testo Unico sicurezza sul lavoro – D.Lgs. n. 81/2008 – definisce l’importanza dei DPI, acronimo di dispositivi di protezione individuale.

Con i DPI si fa riferimento ad ogni attrezzatura messa a disposizione del lavoratore per proteggerlo dai rischi derivanti dall’ambiente che lo circonda e dal tipo di lavoro che va a svolgere.

Mentre un tempo, un dispositivo anticaduta era costituito da una semplice cintura allacciata in vita, oggi un DPI si caratterizza da un’imbracatura con cosciali e bretelle, solidale con una cintura, collegato a un cordino fisso o altro dispositivo che, a sua volta, sia assicurato, direttamente o mediante una linea di vita a un idoneo ancoraggio fisso che può trovarsi su parti fisse delle opere stabili o provvisionali.

I diversi DPI vengono indossati dal lavoratore mentre svolge le sue regolari mansioni, per evitare di correre rischi che ne minaccino salute e sicurezza.

Sono quindi DPI, per esempio, i guanti antitaglio, le scarpe antinfortunistiche, l’elmetto protettivo, gli occhiali protettivi, le cuffie per il rumore, ecc.
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro stabilisce che i DPI debbano essere:

  • adeguati ai rischi da prevenire (senza costituire un rischio maggiore);
  • adeguati alle condizioni esistenti sul luogo lavorativo;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;
  • compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l’utilizzo in contemporanea di più DPI;
  • facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.

Esistono tre categorie di DPI.


La prima categoria protegge da rischi lievi, la seconda da rischi di medio livello e la terza tutela da gravi lesioni o dal pericolo di morte.

I dispositivi anticaduta, come si può immaginare, fanno parte della terza categoria. 

È compito del datore di lavoro scegliere i DPI più idonei a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure e per farlo deve:

  • effettuare l’analisi dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  • individuare le caratteristiche necessarie che devono avere i DPI affinché questi siano adeguati ai rischi;
  • individuare le condizioni in cui il DPI deve essere utilizzato in base: all’entità del rischio, alla frequenza dell’esposizione al rischio, alle caratteristhe del posto di lavoro, alla prestazione del DPI.

Sarà compito di ogni datore di lavoro accertarsi che ogni DPI anticaduta sia conforme alla norma UE 2016/425, abbia il marchio CE, sia idoneo al rischio esistente e sia ergonomico al fine di consentire il libero movimento per il lavoratore.

RIKO expert
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